ARTICOLO 1

L'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, con sede in Catania, il cui statuto è stato costituito con D.P.R. 7 dicembre 1959 n° 1378, è ente pubblico strumentale di interesse regionale, dotato di autonomia statutaria, organizzativa, patrimoniale, di bilancio e contabile nei limiti di cui al presente Statuto; l'Istituto è sottoposto alla vigilanza dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

ARTICOLO 2

L'Istituto concorre al raggiungimento degli obiettivi generali perseguiti dalla Regione Siciliana nel settore dell'ippicoltura finalizzata al miglioramento, alla tutela e alla salvaguardia degli equidi.
Le finalità istituzionali vengono perseguite mediante:
a) La tenuta razionale di stalloni di pregio rispondenti alle esigenze dell'ippicoltura, specie per il territorio regionale.
b) L'impiego di stalloni in pubbliche stazioni di monta anche gestite da privati, allo scopo di costituire fattore fondamentale di intervento tecnico per il miglioramento delle produzioni equine finalizzate all'attività economica del comparto.
c) La valorizzazione ed il mantenimento di equidi autoctoni e/o in via d'estinzione.
d) L’elaborazione e trasmissione periodica al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali dati e notizie sulle condizioni dell'ippicoltura nelle province della regione siciliana e formulare proposte sui provvedimenti da adottare per favorirne l'incremento ed il miglioramento.
e) L’elaborazione e trasmissione dati per fini statistici.
f) La promozione dell'apertura di stazioni di fecondazione secondo criteri tecnici che possano coniugare pure economicità e funzionalità.
g) L'espletamento di attività di formazione nel settore equino ed equestre.
h) L'attività di assistenza tecnica agli allevamenti equidi.
i) Lo sviluppo e la diffusione dei metodi di fecondazione artificiale e strumentale con l'utilizzo di seme fresco e/o congelato di stalloni di particolare pregio.
j) L'attuazione di programmi di embryo-transfert per l'implementazione di soggetti in via di estinzione e per l'incremento di soggetti di particolare valore.
k) L'espletamento di attività di ricerca scientifica e sperimentazione, anche, con Università ed Enti di ricerca o altre istituzioni consimili regionali, nazionali ed estere.
l) La promozione di programmi ispirati a criteri di funzionalità per l'utilizzo e la valorizzazione dei prodotti primari e secondari dell'allevamento degli equidi.
m) Lo svolgimento di tutte le attività ispettive, autorizzative e certificative stabilite dalle normative regionali, nazionali, comunitarie.
n) La gestione dell’Anagrafe Equidi, come previsto dalla normativa regionale vigente, compreso la definizione e approvazione dei costi dei servizi resi agli allevatori, da aggiornare, ove necessario per adeguamento dei costi, con cadenza minima ogni due anni;
o) La gestione dei Registri Anagrafici e dei libri genealogici per conto del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali.
p) La redazione di programmi di Selezione Regionale per l'orientamento ed il miglioramento quanti-qualitativo della produzione degli equidi isolana e consequenziale tenuta delle schede-registro dei soggetti ritenuti ascrivibili da apposita commissione.
q) La predisposizione di programmi di acquisto e riforma di stalloni atti a soddisfare le esigenze di mercato degli allevatori operanti nel settore.
r) La gestione agro-zootecnica dell'Azienda regionale di Tenuta Ambelia, rivolta principalmente al mantenimento e all'allevamento del P.S.O. e dei suoi derivati.
s) L'eventuale creazione di maneggi, strutture recettizie, locali idonei al perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente e la loro gestione anche al fine della promozione e sviluppo del turismo equestre.
t) L'attuazione di programmi finalizzati all'ippoterapia anche con il concorso di enti pubblici ed associazioni private.
u) L'eventuale istituzione ed organizzazione di sedi staccate dell'Istituto per soddisfare al meglio le esigenze degli allevatori sul territorio regionale.
v) La gestione di aziende per l'allevamento di equidi a qualsiasi titolo affidate all'Istituto. La promozione di tutte le attività inerenti la doma e l'addestramento di puledri per dare impulso all'economia del settore equestre.
w) La cura e la promozione della ippocoltura e del settore equestre in generale e delle specie autoctone siciliane in particolare anche tramite partecipazione a manifestazioni e fiere di settore, erogazione di contributi economici, partecipazione e gestione di concorsi ippici, edizione di pubblicazioni anche periodiche specialistiche.
x) L'erogazione di contributi agli allevatori al fine di incentivare e migliorare qualitativamente l'allevamento isolano.
y) La cura, il restauro, la valorizzazione del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare al fine di salvaguardare la valenza storica ed architettonica e la loro fruizione da parte del pubblico anche a fini di promozione turistica del territorio.
z) La organizzazione, anche con terzi, di fiere, mercati, mercati-concorsi, aste di equidi.
L'Istituto per il raggiungimento dei propri obiettivi statutari può aderire a programmi e collaborazioni con istituzioni che perseguono finalità analoghe; può collaborare con enti regionali, nazionali ed esteri con particolare riguardo a quelli per la ricerca ed alle università mediante stipula di apposite convenzioni nel rispetto della vigente normativa.

ARTICOLO 3

Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni mobili ed immobili dello stesso e da quelli di qualsiasi specie che per donazione o per altro titolo pervengono all'ente.

ARTICOLO 4

L'Istituto provvede al suo mantenimento ed alla realizzazione degli scopi istituzionali con i seguenti mezzi:
1. Contributo annuo a carico del bilancio della Regione Siciliana.
2. Eventuali contributi da enti pubblici e privati inerenti alle finalità dell'Istituto.
3. Ricavi derivanti dalla propria attività.
4. Altri proventi che per qualsiasi ragione dovessero pervenire all'ente.

ARTICOLO 5

L'ordinamento dell'istituto è informato al principio della separazione tra funzione di indirizzo politico-amministrativa e funzione di direzione tecnico-amministrativa e di gestione.
Sono organi dell'Istituto:
1. Il Presidente;
2. Il Consiglio di Amministrazione;
3. Il Collegio Sindacale;
4. Il Direttore Generale.
Il Presidente ed i componenti il Consiglio di Amministrazione vengono nominati per un triennio. Ad essi competono esclusivamente gli atti inerenti le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi e dei programmi, nonché la verifica dei risultati dell'attività tecnico-amministrativa e gestionale.

ARTICOLO 6

Il Presidente è nominato con decreto dell’Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, e può essere riconfermato.
Il Presidente è il legale rappresentante dell'ente e gli sono attribuite le seguenti competenze:
a) Convocazione Consiglio di Amministrazione e lo presiede, formula l'ordine del giorno delle sedute, dirige la discussione e la votazione.
b) Firma degli atti a rilevanza esterna di sua competenza, nonché gli atti di natura finanziaria.
c) Cura dell'osservanza dello statuto e ne promuove la modifica e/o la riforma qualora fosse necessario per il buon andamento dell'Ente.
d) Vigila sull'esecuzione delle delibere del CdA al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati in sede di programmazione.
e) Adozione, in caso d'urgenza, degli atti di competenza del CdA, sottoponendoli alla ratifica dello stesso alla prima riunione successiva all'adozione dei provvedimenti.
f) Adozione di tutti gli atti che la normativa vigente gli attribuisce.
g) Rappresentanza dell'ente in giudizio.
h) Esercizio delle funzioni conferitegli dallo statuto.
In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente.
In caso di dimissioni o di morte o di impedimento permanente del Presidente, il vicepresidente convoca il CdA per la presa d'atto e comunica l'avvenuto decesso o 'impedimento permanente all'Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, affinché si proceda alla nomina di un nuovo Presidente dell'Istituto.
Qualora la nomina non intervenga entro 30 giorni dalla avvenuta comunicazione il CdA decadrà nella sua interezza.

ARTICOLO 7

Il CdA è l'organo deliberante dell'Istituto ed ha compiti di indirizzo, programmazione e verifica dell'attività gestionale dell'ente.
A titolo esemplificativo rientrano tra i compiti del CdA:
a) La definizione di obiettivi, programmi e direttive generali per l'attività amministrativo-gestionale.
b) La programmazione annuale delle attività istituzionali.
c) L’approvazione il bilancio di previsione ed eventuali variazioni.
d) L’approvazione del conto consuntivo.
e) L’approvazione di regolamenti interni, anche concernenti lo stato giuridico ed economico del personale direttamente dipendente all'Ente.
f) Le modifiche del presente statuto secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.
g) L'alienazione ed acquisto di beni immobili e mobili di valore unitario superiore al 5% del totale dei costi risultanti dal Conto economico dell’anno precedente.
h) Tutti gli atti demandati al CdA dalla legge, dallo statuto e i provvedimenti che il Presidente ritenesse opportuno di sottoporre alla sua approvazione.
I provvedimenti di cui alle lettere precedenti, ove previsto da specifiche previsioni di legge, sono trasmessi entro dieci giorni dalla loro adozione, all'Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, per l'espletamento del previsto iter procedurale di controllo.
L'Istituto può avvalersi della collaborazione di esperti e consulenti per specifiche materie o singoli affari, qualora all'interno dell'ente non siano presenti specifiche professionalità.

ARTICOLO 8

Il CdA dell'Istituto è costituito con decreto dell’Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ed è composto da tre membri:
1. Dal Presidente nominato ai sensi del precedente articolo 6;
2. Da un rappresentante dell’Assessorato Regionale dell’agricoltura;
3. Da un componente scelto all'interno di un elenco di soggetti esperti e/o professionisti operanti nel settore dell’ippicoltura.
Con lo stesso decreto sono stabiliti i compensi per il presidente ed i Consiglieri.
I componenti del CdA nominati durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati. Per i predetti componenti vanno applicate le vigenti norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità contemplate dalle leggi che regolano la materia.
In caso di gravi anomalie nella gestione, l’Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea può, con decreto motivato, sciogliere il CdA e nominare un Commissario Straordinario per una durata prestabilita.

ARTICOLO 9

Almeno novanta giorni antecedenti alla scadenza del CdA, il suo Presidente chiede all'Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea l'attivazione delle procedure propedeutiche alla costituzione del nuovo CdA.

ARTICOLO 10

Avvenuta la costituzione del CdA, il suo Presidente provvede, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla convocazione del nuovo CdA.

ARTICOLO 11

In caso di dimissioni presentate dai membri del CdA si prenderà atto delle dimissioni presentate nella prima adunanza successiva alla presentazione delle stesso.
Le dimissioni non possono essere ritirate oltre la data della loro presa d'atto.
Il Presidente dell'Istituto informa l'Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea per l'attivazione delle procedure necessarie alla sostituzione del membro del CdA dimissionario.
Analoga procedura deve seguirsi nel caso di morte o di impedimento permanente.

ARTICOLO 12

I consiglieri che senza giustificato motivo risultano assenti a tre adunanze consecutive del CdA, decadono dalla carica. La decadenza è pronunziata dal Consiglio, previa contestazione all'interessato.
Il Presidente ne informa l'Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, che provvede al procedimento di sostituzione. La sostituzione è limitata al periodo di durata del consiglio in carica .
Il sostituto è nominato con le stesse modalità con cui era stato nominato il Consigliere decaduto.

ARTICOLO 13

Il CdA si riunisce almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure dietro richiesta di un consigliere.
La convocazione delle adunanze ordinarie è disposta dal Presidente, con un preavviso di almeno dieci giorni. In caso di urgenza, la convocazione straordinaria è disposta anche telegraficamente, a mezzo fax o per via telematica, con un preavviso di almeno due giorni.
La convocazione straordinaria può essere richiesta per iscritto dai consiglieri che sono tenuti ad indicare gli argomenti da sottoporre ad esame del CdA.
Tutto quanto concerne la regolare tenuta delle adunanze è demandato ad apposito regolamento interno.
Il consiglio è validamente costituito e può deliberare con la maggioranza dei suoi componenti in carica.

ARTICOLO 14

La pianta organica, le attribuzioni e le mansioni, i diritti e i doveri del personale dipendente dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, sono stabiliti dal regolamento interno e ai sensi della L.R. n° 5/1985.

ARTICOLO 15

Il Collegio Sindacale, nominato con decreto del dell'Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
è composto da tre membri effettivi:
Il Presidente, designato da dall’Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Un Componente designato dall’Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.
Un Componente designato dall'Assessore Regionale dell’Economia;
Con lo stesso decreto sono fissati i compensi del Presidente e degli altri componenti il Collegio.
I componenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti all'albo dei Revisori Contabili.
I sindaci esercitano il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del CdA.
Non possono essere nominati sindaci, e se nominati decadono dall'incarico, i parenti e gli affini sino al quarto grado dei componenti del CdA.
Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni tre mesi su convocazione del Presidente da inviarsi almeno otto giorni prima tramite telegramma o posta certificata.
In casi d’urgenza la convocazione può essere inviata sempre con telegramma, a mezzo fax o posta certificata, anche tre giorni prima.

ARTICOLO 16

Il Collegio sindacale ha il compito di:
1. Controllare la gestione contabile dell'Ente.
2. Accertare la regolare tenuta della contabilità.
3. Esaminare i bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi, redigendo apposite relazioni.
4. Accertare, trimestralmente, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Istituto o da questo ricevuti in pegno, cauzione o custodia.
I sindaci assistono, senza diritto di voto, alle adunanze del CdA e rilasciano parere su richiesta del Presidente.

ARTICOLO 17

I componenti del collegio sindacale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. In caso di morte, dimissioni o impedimento grave alle funzioni di sindaco, assenza ingiustificata per più di due sedute, si attiveranno le procedure di cui all'ARTICOLO 15 del presente statuto.

ARTICOLO 18

Tutti i componenti del CdA e del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità richiesti per l’assunzione di cariche in società bancarie.

ARTICOLO 19

Le funzioni, i compiti ed eventuali retribuzioni accessorie del personale regionale in servizio presso l’Istituto saranno disciplinati da apposito regolamento predisposto dal Direttore, deliberato dal C.d.A. e approvato dalla Giunta Regionale.

ARTICOLO 20

Il Direttore Generale dell'Istituto, è nominato dal CdA su designazione effettuata dell’Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, fra i dirigenti appartenenti all'Amministrazione regionale, in possesso del diploma di laurea.
L'incarico di Direttore Generale è conferito a tempo determinato, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a sette anni con facoltà di rinnovo. Nell'incarico di direzione sono definiti contrattualmente l'oggetto, gli obiettivi e la durata.
Il Direttore Generale ha la direzione tecnico-amministrativa dell'Istituto e svolge in piena autonomia ed in collaborazione con l’organo amministrativo le attività manageriali, anche a rilevanza esterna che non sono espressamente riservate dalla legge, dallo statuto e dagli eventuali regolamenti ad altri organi consortili e, in particolare:
a) Formula proposte ed esprime pareri al CdA.
b) Cura l'attivazione dei piani e dei programmi del CdA, provvedendo all'esecuzione delle deliberazioni.
c) Assume nomina e licenzia il personale dell’Ente; è il capo del personale dipendente dell'Ente e di quello dei ruoli regionali (di cui all'ARTICOLO 5 L.R. n° 5/85) e adotta gli atti relativi all'organizzazione degli stessi.
d) Attribuisce ai dirigenti e ai funzionari gli incarichi e le responsabilità di specifici progetti, fornendo le risorse umane, finanziarie, strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi programmati dal CdA.
e) Esercita poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza del proprio ufficio.
f) Propone l'indirizzo tecnico-scientifico dell'Ente.
g) E’ consegnatario degli immobili e mobili dell'Istituto.
h) Predispone il bilancio di previsione, presentando in allegato un dettagliato programma delle iniziative che intende svolgere durante l'esercizio finanziario, e il conto consuntivo redigendo un rapporto su quanto eseguito, da sottoporre all’approvazione al CdA.
i) Propone al CdA le eventuali riforme da attuare per potenziare e/o razionalizzare le attività dell'Istituto;
j) Presiede al controllo di gestione e alle attività di valutazione dei dirigenti e dei funzionari sia dipendenti diretti dell’Ente che inquadrati nei ruoli Regionali.
Il Direttore Generale assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione e dà parere.
Il Direttore Generale può delegare i suoi poteri per il compimento di singoli atti o affari particolari, conferendo a terzi apposita procura; promuove e resiste alle liti di ogni tipo e in ogni grado, nominando avvocati e difensori e conferendo loro procura; ha il potere di conciliare e transigere.
In caso di sua assenza o impedimento il Direttore Generale può essere sostituito nell’espletamento di tutti i suoi compiti dietro sua delega, da un dirigente o un funzionario direttivo in servizio presso l'Istituto.

ARTICOLO 21

L'esercizio finanziario dell'Istituto coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione deve essere deliberato dal CdA entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.
Il conto consuntivo deve essere deliberato dal CdA non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario corrispondente. 

ARTICOLO 22

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme di legge concernenti in materia degli enti pubblici regionali, alle disposizioni della L.R. n° 10 del 2000 e del D.to Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibili.